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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI ­ ordinanza 7 ottobre 2003 n. 4399 - Pres. Giovannini, Est. Millemaggi Cogliani - Comune di Conegliano (Avv. Manzi) c. Ordine Ingegneri della Provincia di Treviso (Avv.ti Ronfini e Verino), Autorità di vigilanza lavori pubblici (Avv.ra Stato) e con l'intervento ad adiuvandum del Comune di Firenze (Avv. Clarizia) - (respinge).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

 

Registro Ordinanza:/ 4399/03

Registro Generale:8251/2003

Sezione Sesta

 

composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini

Cons. Sergio Santoro

Cons. Alessandro Pajno

Cons. Luigi Maruotti

Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 07 Ottobre 2003

Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:
COMUNE DI CONEGLIANO

rappresentato e difeso da:
Avv. LUIGI MANZI

con domicilio eletto in Roma
VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5

presso

LUIGI MANZI

 

contro

 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

rappresentato e difeso da:

Avv. LUIGI RONFINI

Avv. MARIO ETTORE VERINO

con domicilio eletto in Roma

VIA LIMA, 15

presso

MARIO ETTORE VERINO

 

AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio in Roma

VIA DEI PORTOGHESI 12

presso

AVVOCATURA GEN. STATO

Interveniente ad Adiuvandum

COMUNE DI FIRENZE

rappresentato e difeso da:

Avv. ANGELO CLARIZIA

con domicilio eletto in Roma

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2

presso

ANGELO CLARIZIA

 

A.N.C.I. (ASS.NE NAZ.LE COMUNI ITALIANI)

rappresentato e difeso da:

Avv. ANGELO CLARIZIA

con domicilio eletto in Roma

VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2

presso

ANGELO CLARIZIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione I 2653/2003 , resa tra le parti, concernente SELEZ. SOGGETTI QUALIFICATI AFFID. INCARICO. REALIZZ. SOTTOPASSO FERROVIARIO .

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell' efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti gli Avv. Manzi, Verino, Clarizia e l'Avv. dello Stato Corsini;

Visto il comma 12 ter, ultimo inciso, aggiunto all'art. 17 della L. 11/02/1994 n. 109, dall'art. 7, comma 1, L.1° agosto 2002 n.166;

Visti i lavori preparatori della legge in esame ed in particolare confrontato il testo dell'atto Camera inviato al Senato, con quello dell'art.7 licenziato dal Senato con emendamenti e successivamente confermato in sede di approvazione definitiva;

Ritenuto - alla luce di un primo e sommario esame della questione ­ che i canoni di interpretazione letterale e sistematica offrono elementi convergenti e univoci nel senso indicato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata;

Ritenuto, pertanto che non sussistano allo stato elementi per accogliere l'istanza cautelare;

P.Q.M.

 

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8251/2003 ).

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Roma, 07 Ottobre 2003

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



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