Notizie CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI ordinanza 7 ottobre 2003 n. 4399 - Pres. Giovannini, Est. Millemaggi Cogliani - Comune di Conegliano (Avv. Manzi) c. Ordine Ingegneri della Provincia di Treviso (Avv.ti Ronfini e Verino), Autorità di vigilanza lavori pubblici (Avv.ra Stato) e con l'intervento ad adiuvandum del Comune di Firenze (Avv. Clarizia) - (respinge).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/ 4399/03
Registro Generale:8251/2003
Sezione Sesta
composto dai Signori: Pres. Giorgio Giovannini
Cons. Sergio Santoro
Cons. Alessandro Pajno
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 07 Ottobre 2003
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
COMUNE DI CONEGLIANOrappresentato e difeso da:
Avv. LUIGI MANZIcon domicilio eletto in Roma
VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5presso
LUIGI MANZI
contro
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
rappresentato e difeso da:
Avv. LUIGI RONFINI
Avv. MARIO ETTORE VERINO
con domicilio eletto in Roma
VIA LIMA, 15
presso
MARIO ETTORE VERINO
AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma
VIA DEI PORTOGHESI 12
presso
AVVOCATURA GEN. STATO
Interveniente ad Adiuvandum
COMUNE DI FIRENZE
rappresentato e difeso da:
Avv. ANGELO CLARIZIA
con domicilio eletto in Roma
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2
presso
ANGELO CLARIZIA
A.N.C.I. (ASS.NE NAZ.LE COMUNI ITALIANI)
rappresentato e difeso da:
Avv. ANGELO CLARIZIA
con domicilio eletto in Roma
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2
presso
ANGELO CLARIZIA
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione I 2653/2003 , resa tra le parti, concernente SELEZ. SOGGETTI QUALIFICATI AFFID. INCARICO. REALIZZ. SOTTOPASSO FERROVIARIO .
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell' efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti gli Avv. Manzi, Verino, Clarizia e l'Avv. dello Stato Corsini;
Visto il comma 12 ter, ultimo inciso, aggiunto all'art. 17 della L. 11/02/1994 n. 109, dall'art. 7, comma 1, L.1° agosto 2002 n.166;
Visti i lavori preparatori della legge in esame ed in particolare confrontato il testo dell'atto Camera inviato al Senato, con quello dell'art.7 licenziato dal Senato con emendamenti e successivamente confermato in sede di approvazione definitiva;
Ritenuto - alla luce di un primo e sommario esame della questione che i canoni di interpretazione letterale e sistematica offrono elementi convergenti e univoci nel senso indicato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto che non sussistano allo stato elementi per accogliere l'istanza cautelare;
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8251/2003 ).
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 07 Ottobre 2003
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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