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Il Consiglio
DETERMINAZIONE N. 30/2002
del 13 novembre 2002
R 819/2002
"Affidamento di incarichi di progettazione a seguito
delle modifiche apportate dalla legge 1°agosto 2002 n. 166"
Considerato in fatto
I dati raccolti e le richieste di informazioni e di chiarimenti
rivolti all'Autorità nonché le segnalazioni inviate
alle stazioni appaltanti in ordine agli affidamenti di servizi
di progettazione e di direzione dei lavori hanno portato l'Autorità
a constatare nel comportamento delle stazioni appaltanti, in
particolare per gli affidamenti rientranti nella cosiddetta "fascia
fiduciaria", l'esistenza di fatti quali l'assenza di idonea
pubblicità, la mancata indicazione della motivazione in
ordine alla scelta del professionista, nonché l'artificioso
frazionamento degli incarichi, al fine di procedere ad affidamento
fiduciario spesso allo stesso professionista anziché
utilizzare procedure concorsuali. Sono spesso emerse anche irregolarità
nei bandi di gara che dimostrano l'esistenza di difficoltà
interpretative o di dubbi in ordine alle disposizioni che disciplinano
la materia degli affidamenti dei servizi tecnici; irregolarità
che sono frequentemente alla base di ricorsi e, di conseguenza,
di ritardi nella redazione dei progetti.
In questi fatti sono ravvisabili pacifiche ed evidenti violazioni
dell'articolo 17, commi 10, 11, 12 e 14 della legge 11 febbraio
1994 e s. m. e dell'articolo 62, commi 1 e 10, del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e sono oggi da considerarsi ancora più
gravi in quanto la legge 1° agosto 2002, n.166 ha aumentato
il limite della "fascia fiduciaria" da 40.000 euro
a 100.000 euro.
Il loro ricorrere richiede indicazioni che contribuiscano, con
la consapevolezza del fondamento dei precetti normativi, alla
formazioni di regole per comportamenti a questi conformi, indicazioni
che l'Autorità ritiene necessario fornire quali linee
guida cui le stazioni appaltanti possono fare riferimento nei
singoli casi che si presentino nella loro attività.
Considerato in diritto
In primo luogo va osservato che le modifiche introdotte nella
legge 109/1994 e s. m. dalla legge 166/2002 comportano una suddivisione
degli affidamenti delle prestazioni di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 109/94 (progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività
del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale) in tre nuove fasce
di importi. La prima fascia riguarda gli affidamenti i
cui corrispettivi sono inferiore a 100.000 euro; la seconda
fascia gli affidamenti i cui corrispettivi sono pari o superiori
a 100.000 euro ed inferiori alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;
la terza fascia gli affidamenti pari o superiori alla
suddetta soglia. Va osservato che la attuale soglia comunitaria
è pari all'equivalente in euro di 200.000 DSP (diritti
speciale di prelievo) e cioè 249.681 euro pari a 483.449.829
di vecchie lire (Decreto Ministero Economia e Finanza, G.U.
3 gennaio 2002, n. 2).
Gli appalti relativi alla prima fascia sono affidati tramite
il responsabile del procedimento (articolo 17, comma 12, della
legge 109/94 e s. m.) a soggetti di fiducia delle stazioni
appaltanti con la procedura della trattativa privata e delle
prescrizioni previste dall'articolo 62, comma 1, del d.P.R. 554/1999;
quelli relativi alla seconda fascia sono affidati, oltre
che con la procedura della licitazione privata come disciplinata
- in attesa delle eventuali modifiche che a tale d.P.R. 554/1999
saranno apportate dal Governo ai sensi dell'articolo 7, comma
4, della legge 166/2002 - dagli articoli 62, 63 e 64 del suddetto
d.P.R. 554/1999, anche del pubblico incanto comunque, però,
a soggetti in possesso degli specifici requisiti tecnici-organizzativi
previsti del citato articolo 63, lettera o); quelli relativi
alla terza fascia sono affidati, a soggetti in possesso
degli specifici requisiti economico-finanziari e tecnici-organizzativi
previsti dall'articolo 66 del predetto d.P.R. 554/1999, con le
procedure del pubblico incanto e della licitazione privata di
cui agli articoli 65, 67, 68, 69 e 70 del medesimo d.P.R. 554/1999
e con le disposizioni previste dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
Va precisato che gli appalti relativi alla prima fascia
possono, ovviamente, essere affidati anche con le procedure previste
per la seconda fascia.
Per la individuazione della fascia cui appartiene un appalto
è necessario che il responsabile del procedimento rediga,
sulla base delle indicazioni di cui si parlerà in prosieguo,
una ipotesi di parcella che deve riguardare (determinazione
del 17 febbraio 2000, n. 10) sia la prestazione di progettazione
sia quella di direzione dei lavori, fatto salvo il caso in cui
sia stato già stabilito che la direzione dei lavori non
sarà affidata al progettista ma sarà espletata
da tecnici della stazione appaltante.
È stato già previsto (determinazione del 16
ottobre 2002, n. 27) che, sulla base del principio secondo
il quale, salva diversa intenzione del legislatore, la legge
non dispone che per l'avvenire, la disciplina corrispondente
alle nuove fasce di importi trova applicazione agli incarichi
affidati successivamente all'entrata in vigore della legge 166/2002
e cioè dal 18 agosto 2002. Ne segue che per gli affidamenti
di importi compresi tra 40.000 e 100.000 euro, risulta ammissibile
l'incarico fiduciario, se affidato successivamente alla data
di entrata in vigore della legge 166/2002.
Per la prima fascia, nonostante la modifica legislativa,
può ritenersi che i principi elaborati in materia dalla
giurisprudenza (C. Stato, Sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112;
C. Stato, Sez. V, 20 agosto 2001, n. 4466; C. Stato, sez. V,
5 settembre 2001, 4673) e dall'Autorità trovano applicazione
anche con riferimento al mutato importo. Nella citata determinazione
n. 27/2002 sono stati richiamati gli avvisi che l'Autorità
ha espresso in ordine a tali affidamenti fiduciari. È
stato ricordato che essi sono contenuti nelle determinazioni
dell'8 novembre 1999, n. 8, del 17 febbraio 2000, n. 5, del 5
aprile 2000, n, 17, del 27 dicembre 2000, n. 57, del 26 luglio
2001 n.18, del 27 febbraio 2002, n. 3, del 16 luglio 2002, n.16,
del 24 luglio 2002, n. 18 e del 30 luglio 2002, n. 20 e che il
loro rispetto è ancora più indispensabile stante
il nuovo limite.
Per quanto riguarda la quantificazione
dei corrispettivi l'Autorità,
stante l'annullamento da parte del Tar Lazio del decreto del
Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, nella suddetta determinazione
n. 27/2002 ha espresso l'avviso che la previsione di un nuovo
decreto (articolo 17, comma 12-ter, della legge 109/94 e s.
m.) da parte del Ministro della Giustizia di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cioè
di un decreto chiamato a definire, quindi a rendere applicabile
la nuova normativa, porta, nelle more, ad applicare quella contenuta
nella legge 2 marzo 1949, n. 143 (ingegneri e gli architetti)
e le corrispondenti leggi per gli altri tecnici (geometri,
periti edili ed industriali, geologi, dottori agronomi e forestali).
Indicazione interpretativa che l'Autorità ritiene di dover
ribadire nell'ulteriore considerazione che non costituisce soluzione
esaustiva di opposto avviso quella che qualifichi come carattere
materiale contenutistico il rinvio all'annullato decreto 4 aprile
2001 (ultimo periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della
legge 109/94 e s. m.), in quanto, se così fosse, rimarrebbe
cristallizzato un regime tariffario, divenuto precetto normativo,
modificabile soltanto con legge, mentre è noto che il
sistema delle tariffe è assegnato a provvedimenti amministrativi.
In merito, poi, ad un specifico quesito inviato all'Autorità
riguardante ladeterminazione dei corrispettivi concernenti incarichi
affidati nella vigenza del decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, può essere considerato che principio
generale, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, è
quello secondo cui i modi e i contenuti delle obbligazioni derivanti
da contratti sono determinati dalla legge vigente al tempo della
relativa stipulazione. Sicché, se per gli affidamenti
disposti successivamente al 18 agosto 2002, le stazioni appaltanti
debbano riferirsi per la determinazione dei corrispettivi delle
prestazioni affidate alle tariffe operanti antecedentemente all'emanazione
del decreto 4 aprile 2001, per quelli, invece, effettuati nella
vigenza di tale decreto, cioè dall'11 maggio 2001 al 23
luglio 2002, i corrispettivi, ancorché liquidati successivamente
al 23 luglio 2002, dovrebbero essere determinati in base al contenuto
recepito nell'accordo contrattuale intervenuto tra le parti e
costituente pertanto regola pattizia.
Occorre tenere presente che le tariffe professionali dei tecnici
prevedono la determinazione dei corrispettivi in ogni caso sulla
base:
a) di una suddivisione (per quanto riguarda gli ingegneri
ed architetti prevista dall'articolo 14 della legge n. 143/49)
degli interventi da progettare in classi e categorie;
b) della prescrizione (per quanto riguarda gli ingegneri
ed architetti prevista dall'articolo 14 della legge n. 143/49)
che stabilisce che qualora i servizi interessino più di
una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati
separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria
e non globalmente;
c) della percentuale indicata nella tabella A)
(per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti allegato
A della legge n. 143/49) in corrispondenza della classe e
categoria (oppure delle classi e categorie) dell'intervento
da progettare e dell'importo dell'intervento progettato (o
dei singoli importi dell'intervento progettato);
d) delle aliquote indicate nella tabella B) (per
quanto riguarda gli ingegneri ed architetti allegato B della
legge n. 143/49) con riferimento alle prestazioni previste
nel bando (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto
esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, assistenza
al collaudo ecc);
e) degli aumenti percentuali (per quanto riguarda gli
ingegneri ed architetti previsti dall'articolo 21 della legge.
n. 143/49) delle aliquote della tabella B) determinabili
discrezionalmente entro limiti prefissati;
f) di un aumento percentuale (per quanto riguarda gli
ingegneri ed architetti previsti dall'articolo 13 della legge
n. 143/49 dei corrispettivi per rimborso spese, determinabile
discrezionalmente entro un limite prefissato;
g) della riduzione (comma 12-bis dell'articolo 4 del
decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e articolo 17, comma
14-quater, della legge 109/94 e s. m.) dei corrispettivi
determinabile discrezionalmente entro il limite del venti per
cento.
Giova poi ricordare che gli aumenti percentuali di cui alle precedenti
lettere e), f), g) (da valutare discrezionalmente
da parte della stazione appaltante, da indicare specificamente
nel bando di gara e da applicare, al netto del ribasso offerto
in gara, per la determinazione a consuntivo del corrispettivo
per le prestazioni effettuate) sono (con riferimento alla
tariffa degli ingegneri ed architetti) così articolati:
a) tra zero e cento per cento per le aliquote
a), b) della tabella B), nel caso di richiesta
di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali;
b) tra zero e cento per cento per le aliquote c),
d), e), f) della tabella B), nel
caso di speciali difficoltà e nel caso di sviluppo di
elaborati in numero e qualità superiore al normale;
c) tra zero e cento per cento per le aliquote a),
c) della tabella B), nel caso di progetti di trasformazione
di fabbricati ed impianti;
d) nella misura fissa del venticinque per cento
per le aliquote a), b), c), d), e),
f) della tabella B) nel caso di incarico parziale;
e) tra zero e sessanta per cento, per rimborso
spese;
f) tra zero a cinquanta per cento per l'aliquota
g) della tabella B) nel caso di mancanza di personale
di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori.
Le prescrizioni dell'articolo 50, comma 3, del d.P.R. 554/1999
- il quale prevede che le prestazioni che costituiscono servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e
gli altri servizi tecnici sono di tre tipi: normali,
speciali, accessorie - nonché dell'articolo
17, comma 14-quater, della legge 109/94 e s. m. e articolo 62,
commi 3, 4, e 5, del d.P.R. 554/1999 - secondo cui i corrispettivi
relativi alle prestazioni normali e a quelle speciali
devono essere determinati applicando le vigenti tariffe professionali
mentre quelli relativi alla prestazioni accessorie sono
determinati con riferimento ai correnti prezzi di mercato - consentono
inoltre di precisare che:
a) le prestazioni normali sono quelle di cui alla
tabella B) e cioè quelle relative al progetto preliminare
(relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale,
schemi grafici, calcolo sommario della spesa), al progetto
definitivo (relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche,
studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo
e prestazionale degli elementi tecnici, computo metrico estimativo,
quadro economico), al progetto esecutivo (relazione generale,
relazioni specialistiche, elaborati grafici comprensivi anche
di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti,
computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, cronoprogramma,
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera per le diverse
categorie (individuate in base all'allegato A al d.P.R. 34/2000)
di cui si compone l'opera o il lavoro, schema di contratto e
capitolato speciale d'appalto), alla direzione dei lavori,
alla contabilità, all'assistenza al collaudo - di competenza
degli architetti, ingegneri geometri, periti edili, periti industriali,
dottori in agraria - nonché quelle relative alle indagini
geologiche e relative relazioni, di competenza dei geologi;
b) le prestazioni speciali sono quelle di cui agli
aumenti percentuali delle aliquote della tabella B) per
richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni
progettuali, per speciali difficoltà progettuali e per
lo sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore
al normale;
c) le prestazioni accessorie sono quelle relative
allo studio di prefattibilità ambientale, allo studio
di impatto ambientale o allo studio di fattibilità ambientale,
al piano di manutenzione, alle analisi e alle indagini tecniche
speciali, alle indagini, preliminari e definitive, geotecniche,
idrologiche, sismiche, agronomiche, biologiche, chimiche e le
relative relazioni, alle prime indicazioni e disposizioni per
la stesura dei piani di sicurezza, alla predisposizione dei piani
di sicurezza, ai rilievi planoaltimetrici, alle misurazioni,
alle picchettazioni, ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo
ed ai piani di esproprio.
Le stesse disposizioni consentono anche di precisare che le prestazioni
accessorie sono cosa diversa dai compensi a vacazione
e dai rimborsi spese di cui, per esempio, agli articoli
4 e 6 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti
che l'ultimo periodo dell'articolo 13 delle medesima tariffa
definisce compenso accessorio, e che possono essere
liquidati al massimo in una cifra pari al 60% dell'onorario a
percentuale.
Da ultimo, sulla individuazione delle classi e delle categorie
cui si riferiscono i servizi da affidare, l'Autorità ha
rilevato (determinazione dell'8 novembre 1999, n. 7) che:
a) la tariffa professionale dei tecnici attua una suddivisione
delle opere in classi e categorie in funzione del
grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere
stesse;
b) per quanto riguarda la tariffa degli ingegneri ed architetti
le classi individuano nove differenti tipi di interventi
mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata
delle caratteristiche degli interventi compresi nella classe;
c) ogni classe individua, quindi, un insieme
di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa
natura;
d) le categorie, invece, costituiscono una suddivisione
dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe
in sottinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità
funzionale e tecnica (da a in poi);
e) il sottoinsieme che presenta la più elevata
complessità è quello con collocazione più
elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde
la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità
di importo, nella classe.
Sulla base di queste indicazioni, emerge l'importanza della prescrizione
regolamentare (articolo 63, comma 1, lett. c), e art. 67,
comma 1, del d.P.R. 554/1999) che impone di indicare nel
bando di gara la classe e categoria o le classi
e le categorie dell'intervento, in quanto ciò
serve a prestabilire quale percentuale si applicherà,
a gara ultimata ed a progetto redatto, per determinare il corrispettivo.
La prescrizione è funzionale anche per la dimostrazione
dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei
requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia
la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti cui
inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori cui
si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla
classe e categoria (o alle classi e categorie)
dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi è
evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non
solo alla classe e alla categoria (o alle classi
e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma
anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione
nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella
stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa
natura ma tecnicamente più complessi.
Viene poi confermata la opportunità che gli incrementi
delle aliquote a), b), c), d), e),
ed f) della tabella B) (lettere a) e b) dell'elencazione
prima fatta) - a causa di quanto stabilito per i progetti
dalla legge 109/94 e s. m. e dal d.P.R. 554/1999 - siano sempre
previsti nei bandi di gara nella misura valutata discrezionalmente
in rapporto alla complessità dell'intervento da progettare
ma, come si specificherà in prosieguo, sottoposti a ribasso.
La previsione di tali incrementi deve essere motivatamente giustificata
dal responsabile del procedimento che deve anche provvedere a
valutarne le misure entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali.
Negli affidamenti fiduciari l'impiego degli anzidetti aumenti
può peraltro aversi in casi limite in quanto, dati gli
importi per cui essi sono effettuabili, non sono di regola configurabili
e, pertanto, da risolvere, questioni tecniche rilevanti. Nei
casi limite in cui si verifichi, invece, la ricorrenza di queste
questioni è necessario che il responsabile del procedimento
ne dia completa e motivata giustificazione che non può,
ovviamente, consistere nella mera affermazione della rilevanza
delle questioni, ma deve esternarsi con la indicazione della
specifica natura delle stesse e dei problemi che presentano.
Inoltre negli affidamenti fiduciari l'importo relativo al rimborso
spese di cui alla lettera e) dell'elencazione prima
fatta, non può coincidere con quello previsto come massimo,
in quanto, mentre nelle gare esso è soggetto a ribasso,
negli affidamenti fiduciari è concordato con l'affidatario
e, pertanto, per logica conseguenza deve essere definito, mediante
una determinazione, ovviamente, motivata, in un importo che tenga
conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.
Va inoltre ricordato che è disposto (articolo 17, comma
14-ter, della legge 109/94 e s. m.) che nella fase transitoria
(cioè prima della emanazione del nuovo decreto di cui
all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 109/94 e s. m.)
le aliquote della tabella B riferite alle prestazioni
normali sono:
a) per il progetto preliminare quelle indicate
con le lettere a) e b);
b) per il progetto definitivo quella indicata con
la lettera c);
c) per il progetto esecutivo quelle indicate con
le lettere d), e), ed f).
Con riferimento alla suddetta disposizione va osservato che si
ritiene che debba fare eccezione alla prescrizione delle tariffe
professionali citata in precedenza (qualora i servizi interessino
più di una classe e categoria i corrispettivi devono essere
commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna
classe e categoria e non globalmente) il caso dei servizi
relativi alla redazione di un progetto integrale (articolo
1, comma 1, lettera i), del d.P.R. 554/1999) e cioè
relativo ad interventi appartenenti agli organismi edilizi (classe
I, categorie a), b), c) e d) della elencazione di cui all'articolo
14 della legge 143/49 e successive modificazioni) per i quali
il corrispettivo relativo al progetto preliminare va commisurato
all'importo globale dell'intervento e quelli del progetto definitivo
ed esecutivo ai singoli importi delle diverse parti (architettoniche,
strutturali ed impiantistiche) che costituiscono l'intervento
e delle relative aliquote della tabella B) (allegata
alla suddetta legge 143/49 e successive modificazioni) comprendenti
però anche quelle previste per il progetto preliminare.
Per quanto concerne l'inderogabilità dei minimi tariffari
va osservato che essa si riferisce, ai sensi della legge 109/94
e s. m. e del d.P.R. 554/1999, esclusivamente ai corrispettivi
per le prestazioni normali e, quindi, a quelli determinati
sulla base delle indicate tabelle A) e B) e, non
anche alle prestazioni speciali e alle prestazioni
accessorie. Non è da considerarsi minimo inderogabile
neanche il rimborso spese in quanto esso non costituisce
corrispettivo (Tar Milano, sentenza del 31 luglio 1999, n.
2883). Per quanto riguarda i costi delle prestazioni accessorie
da indicare nei bandi e da sottoporre a ribasso, si ritiene che
essi possono essere stabiliti, oltre che con valutazioni discrezionali
del responsabile del procedimento, sulla base di quanto previsto
nell'annullato decreto del 4 aprile 2001 che, in attesa del nuovo,
diventerebbe, pertanto, una opportuna guida per le stazioni appaltanti.
Quelli da concordare negli affidamenti fiduciari possono essere
determinati con gli stessi criteri ma devono tenere conto dei
ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.
In base alle indicazioni prima illustrate segue che il ribasso
da richiedere nelle gare o da concordare nella trattativa privata
(articolo 64, comma 1, lettera c), numero 1, del d.P.R. 554/1999)
deve riguardare ed applicarsi esclusivamente:
a) alla percentuale stabilita nel bando di gara per il
rimborso spese;
b) alle percentuali di incremento delle aliquote della
tabella B), stabilite nel bando di gara per le prestazioni
speciali;
c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni
accessorie;
d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge
per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.
Peraltro il ribasso offerto dai concorrenti, per evidenti ragioni
di semplificazione procedurale, deve essere unico e valutato
direttamente dai medesimi come media ponderale dei ribassi che
intendono offrire sulle singole predette voci in base alle quali
sarà a consuntivo determinato il corrispettivo. Di tale
indicazione è opportuno fare specifico riferimento nei
bandi di gara.
In tal modo è garantito il rispetto dell'inderogabilità
dei minimi tariffari (articolo 17. commi 12-ter e 14-quarter
della legge 109/94 e s. m.), in quanto il ribasso non riguarda
la percentuale e le aliquote di cui alle tabelle A) e
B) in base alle quali si determina il corrispettivo relativo
alle prestazioni considerate normali e che costituisce
come prima osservato il minimo inderogabile.
Può anche considerarsi che vi è piena rispondenza
tra le suddette disposizioni in materia di determinazione del
corrispettivo dei servizi tecnici e una sentenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee (emessa il 19 febbraio
2002 nella causa n. C-35/99 in materia di tariffa degli avvocati)
in cui si afferma che gli articoli 5 e 85 del trattato CE (divenuti
artt. 10 CE e 81 CE nel nuovo testo del trattato) non ostano
all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa
o regolamentare che introduca nel proprio ordinamento una tariffa
che stabilisca minimi e massimi per gli onorari dei membri di
un ordine professionale e ciò anche se l'introduzione
è effettuata sulla base di quanto proposta da un organismo
rappresentativo di una professione. Ne segue la legittimità
una disposizione che, per la determinazione del compenso, preveda
una contrattazione, diretta oppure in gara, fra il professionista
ed il cliente nell'ambito di un minimo e di un massimo. Ciò
è proprio quanto prevede l'ordinamento italiano: il corrispettivo
per l'espletamento dei servizi tecnici deve essere compreso fra
un minimo ed un massimo e deve essere determinato sulla base
del ribasso offerto in gara dai concorrenti. Il minimo è
stabilito in misura fissa dalla normativa ed il massimo è
stabilito dalla stazione appaltante in misura inferiore o anche
pari ad un valore limite, anch'esso stabilito dalla normativa.
Se il legislatore ha dettato queste disposizioni, è perché
ha ritenuto di applicare anche in materia di affidamento dei
servizi tecnici il principio della concorrenza, in applicazione
della normativa comunitaria che considera l'attività professionale
dei tecnici come esercizio di impresa.
In base alle considerazioni esposte va configurata altresì
la possibilità di indire le gare di appalto sulla base,
oltre che del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, anche del criterio del prezzo più
basso (ovvero del ribasso più alto) in quanto
il ribasso offerto dai concorrenti, come prima osservato, non
riguarderebbe le percentuali e le aliquote delle tabelle A)
e B) allegate alle tariffe professionali che sono fisse
ed inderogabili, ma soltanto le prestazioni speciali (incrementi
delle aliquote della tabella B)) ed i prezzi di mercato delle
prestazioni accessorie (eventualmente determinati sulla
base dell'abrogato decreto 4 aprile 2001) ed il rimborso
spese. Va considerato che, per gli appalti di importo inferiore
alla soglia comunitaria, l'impiego di tale criterio, nel caso
si utilizzi la procedura del pubblico incanto, è quasi
obbligatorio in quanto il numero dei concorrenti sarà
probabilmente molto alto e ciò rende impossibile, sul
piano tecnico-operativo, applicare il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. In un bando siffatto,
a parità di ribasso non suscettibile di essere aumentato
senza violare i minimi inderogabili e cioè sia pari al
100% - evenienza che si potrebbe verificare frequentemente -
non è da escludere che l'aggiudicazione possa essere prevista
ed avvenire, sulla base del principio di cui all'articolo 77,
comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante sorteggio
pubblico che sarebbe effettuato fra soggetti tutti in possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ritenuti
dalla stazione appaltante sufficienti a garantire una sufficiente
qualità professionale ed economica dell'aggiudicatario.
Comunque il criterio più apprezzabile rimane quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, il quale, oltre agli
aspetti economici dell'offerta tiene conto anche di quelli qualitativi.
Si ritiene, quindi, che il criterio del prezzo più
basso e cioè del ribasso più alto, non
possa essere impiegato qualora l'intervento da progettare, qualsiasi
sia il suo importo, rientri nella classe I, categorie a), b),
c) e d) prima indicate, e cioè si tratti di un organismo
edilizio e comunque quando l'intervento produca effetti sul territorio
e sull'ambiente. In questo caso, infatti la valutazione del merito
tecnico dell'offerta sotto l'aspetto qualitativo dei concorrenti
e la metodologia progettuale indicata nell'offerta, sono elementi
non rinunciabili ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario
dei servizi posti in gara. Va, però, anche osservato che
l'impiego del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa comporta, come si è prima osservato, la
necessità di utilizzare la licitazione privata e non il
pubblico incanto.
Per le esposte considerazioni, l'Autorità è dell'avviso
che i bandi di gara per l'affidamento delle prestazioni di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 109/94 (progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione
dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento
e del dirigente competente alla formazione del programma triennale)
debbano prevedere:
1) la indicazione della classe e categoria o le
classi e le categorie dell'intervento da progettare
individuata o individuate sulla base dell'elencazione contenuta
nell'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143;
2) la specificazione che la quota dei corrispettivi riferiti
alle prestazioni normali e alle prestazioni speciali
sarà determinata a consuntivo sulla base della percentuale
prevista oppure delle percentuali previste - in corrispondenza
della classe e della categoria, oppure delle classi
e delle categorie indicate nel bando nonché dell'importo
dei lavori progettati - dalla tabella A) della suddetta
legge 143/49 e integrazioni e delle aliquote della tabella B),
secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14-ter,
della legge 109/94 nonché, per quanto riguarda le prestazioni
dei geologi, sulla base delle corrispondenti tabelle della tariffa
dei predetti soggetti;
3) l'indicazione delle aliquote della tabella B) da applicare
per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi
alle prestazioni normali;
4) l'indicazione degli aumenti delle aliquote della tabella B)
che, ai sensi dell'articolo 21 della citata legge 143/49, si
ritiene debbano essere applicati, al netto del ribasso offerto
in gara, per la determinazione della quota dei corrispettivi
relativi alle prestazioni speciali;
5) la specificazione che la quota del corrispettivo relative
alle prestazioni accessorie sarà determinata, al
netto del ribasso offerto in gara, sulla base degli importi indicati
nel bando;
6) la indicazione della percentuale dei corrispettivi delle prestazioni
normali, speciali e accessorie che, ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, della citata legge 143/1949, costituisce,
al netto del ribasso offerto in gara, il cosiddetto compenso
accessorio:
7) l'indicazione che l'offerta economica sia costituita da un
unico ribasso da applicare, in sede di determinazione a consuntivo
dei corrispettivi:
a) alla percentuale, stabilita nel bando di gara per il
rimborso spese;
b) alle eventuali percentuali di incremento delle aliquote
della tabella B, stabilite nel bando di gara per le prestazioni
speciali;
c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni
accessorie;
d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge
per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.
L'Autorità è, altresì, dell'avviso che le
suddette indicazioni debbano essere rispettate anche negli affidamenti
fiduciari.
Il Relatore Il Presidente
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
Il Segretario
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