La V.3 risulta applicabile a particolari ambiti dell’attività, non prevedendo l’attribuzione dei livelli di prestazione riferibili alle 10 misure antincendio caratteristiche della progettazione con il Codice.
I vani degli ascensori, con l’emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, non rientrano più nelle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi in quanto non compresi nell’elenco di cui all’allegato I al Decreto. Essi, però, collegano fra di loro i vari livelli sui quali vengono esercite le attività soggette e rappresentano, quindi, una potenziale via di propagazione degli effluenti dell’incendio, inoltre possono assumere una funzione impor-tante in caso di esodo da determinate attività e quindi devono poter assicurare determinate prestazioni. Conseguentemente è necessario che i vani degli ascensori vengano progettati, realizzati, eserciti e manutenuti in modo da assolvere alle esigenze correlate agli obiettivi di prevenzione incendi in relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività soggetta servita. I requisiti richiesti saranno di carattere crescente in relazione alla vulnerabilità degli occupanti.
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AUTORE
Vasco Vanzini, ingegnere dei Vigili del Fuoco, ha svolto la sua attività presso i Comandi di Milano e Bologna. È autore di numerosi articoli su progettazione antincendio, fire safety engineering, gestione della sicurezza, case history. Ha collaborato, come coautore, alla pubblicazione di libri relativi all’applicazione pratica del Codice di Prevenzione Incendi e Norme tecniche prescrittive.